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Nuova ordinanza Regionale in avvicinamento alla fase 2, valida fino al 3 maggio

In funzione dell’avvicinamento alla fase due, dove lo scopo principale rimane  sempre lo distanziamento fra persone per evitatre  il diffondersi della pandemia, ma nel contempo migliorare leggermente la vita sociale ed economica , la regione dispone nuove regole fino al 4 maggio.

Ecco iltesto dell’ordinaza:

1. È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria

aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di

residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto

della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto

minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo

l’igiene con idoneo liquido igienizzante;

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2. è consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell’ambito

del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o

imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di

residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione

necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;

3. è ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di

passeggeri;

4. Negli ambienti di lavoro si applica il protocollo firmato dalle parti sociali il 24

aprile 2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni misura

relativa agli ambienti di lavoro relativa a settori speciali;

5. E’ fatto obbligo per tutte le persone, nelle attività economiche e sociali, di

distanziamento di un metro, di copertura di naso e bocca con mascherine e di

utilizzo di guanti o di igienizzazione delle mani con apposito liquido;

6. per quanto non diversamente regolato dalla presente ordinanza, vale quanto

disposto dalle proprie ordinanze n. 40 e 42 del 2020;

7. la presente ordinanza ha effetto, relativamente alla disposizione di cui al

punto 1, dalle ore 18 del 27 aprile 2020 e, relativamente alle altre disposizioni,

dalle ore 6 del 28 aprile e vale fino al 3 maggio 2020 compreso;

8. di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta

l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020,

n. 19, secondo le modalità regionali già fissate dall’ordinanza n. 40 del 2020;

9. di comunicare la presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

10.di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione

Infrastrutture e Trasporti relativamente al punto 2) e, per il resto, la Direzione

Protezione Civile;

11.di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del

bilancio regionale;

12.di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della

Regione.

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